Pratiche familiari

Rapporti patrimoniali tra coniugi

Per regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi, la legge prevede un regime applicabile a tutte le famiglie, nel caso in cui non venga espressa alcuna volontà specifica; la legge permette peraltro ai coniugi di scegliere un regime diverso sia al momento del matrimonio, sia successivamente. Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione, è quello della dalla comunione legale. È facile modificare il regime patrimoniale. 
È possibile infatti rivolgersi al notaio per stipulare un'apposita convenzione matrimoniale, volta ad adottare, ad esempio, la separazione dei beni ovvero la comunione convenzionale. Una volta redatto l'atto modificativo del regime, sarà cura del notaio curare gli adempimenti conseguenti, tra cui l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. Altre regole particolari sono previste per l'impresa familiare o per la costituzione di un fondo patrimoniale, con il quale ciascuno o ambedue i coniugi o un terzo possono destinare alcuni beni a far fronte ai bisogni della famiglia, garantendo così, sui beni costituiti in fondo, la massima tutela rispetto ai creditori, per debiti estranei ai bisogni della famiglia. Si precisa che l'istituto del fondo patrimoniale, tenuto conto dell'effetto segregativo che è in grado di determinare, non deve essere utilizzato in frode ai creditori. La segregazione patrimoniale si può realizzare anche con altri istituti, quali il trust, ovvero il negozio di destinazione. 

Comunione legale dei beni

La comunione legale dei beni costituisce il regime normale che opera tra i coniugi, in mancanza di una diversa convenzione. 
Non tutti i beni dei coniugi rientrano nella comunione legale dei beni: ne sono esclusi, ad esempio, i beni che ciascun coniuge già possedeva prima del matrimonio, i beni acquistati anche successivamente al matrimonio per successione o donazione (a meno che nel testamento o nella donazione non sia espressamente prevista l’attribuzione ad entrambi), i beni di uso strettamente personale. Una delle caratteristiche principali del regime di comunione legale consiste nell’acquisto automatico in capo a entrambi i coniugi anche se nell’atto di acquisto sia intervenuto uno solo di essi. 
Regole particolari sono previste per la titolarità delle aziende (a seconda del soggetto che le gestisce e del periodo in cui sono state costituite) e per i risparmi (che in certi casi cadono in comunione solo al momento in cui la comunione si scioglie, così che si parla – in tali casi – di comunione legale differita o de residuo ).

L'amministrazione dei beni comuni spetta a ciascuno dei coniugi, disgiuntamente dall’altro, per gli atti di ordinaria amministrazione; per gli atti di straordinaria amministrazione occorre il consenso di entrambi i coniugi.
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Separazione dei beni

Si tratta del regime patrimoniale più semplice: i coniugi mantengono separati i rispettivi patrimoni. Ciascuno rimane proprietario dei beni che possedeva prima del matrimonio e di quelli che acquista successivamente e ciascun coniuge può amministrare liberamente i propri beni. I coniugi possono scegliere il regime di separazione dei beni o al momento del matrimonio, mediante apposita dichiarazione, ovvero successivamente, con convenzione matrimoniale.
Per una consulenza sulla separazione dei beni scrivete oggi stesso al notaio
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