Pratiche successorie e novità normative in tema di donazioni

La successione può essere regolata dalla legge (ab intestato) o da un testamento. Spesso la successione è regolata sia da un testamento e sia dalla legge. 

In particolare chi intende regolare la propria successione in modo diverso da come sarebbe devoluta per legge, può farlo con un testamento (successione testamentaria), con le modalità ed i limiti previsti dal legislatore. 

Nel caso invece in cui una persona venga a mancare senza aver espresso alcuna volontà testamentaria, gli eredi sono individuati direttamente dalla legge (successione legittima). 

Ove, poi, vi sia un testamento, ma questo contenga disposizioni relative solo a una parte dei beni del testatore, la successione sarà regolata dal testamento solo per i beni ivi menzionati, mentre per la parte di beni non compresa nel testamento si devono utilizzare le regole della successione legittima. 


È facile revocare il testamento. Il notaio suggerirà di fare un nuovo testamento ovvero di limitarsi a revocare il precedente. La legge, oltre a riconoscere a ciascuno la possibilità di disporre per testamento, ha individuato alcuni soggetti ai quali ha voluto garantire in ogni caso determinati diritti sull’eredità: questi soggetti sono detti "legittimari". Si tratta delle persone che erano legate al testatore dai vincoli più stretti (coniuge, discendenti, ascendenti), cd "successione necessaria". 

È possibile diseredare un legittimario, attribuendo i beni ad altri soggetti. Ma in ogni caso i legittimari pretermessi o lesi, potranno, se lo vorranno, agire in giudizio per ottenere la quota che la legge a loro riserva, con l'azione di riduzione. 


È facile divenire beneficiario dell'eredità devolute per legge o per testamento. Colui al quale è offerta l'eredità, potrà rivolgersi al notaio per compiere l'atto di accettazione ovvero per rinunziare all'eredità devoluta. 


Occorre, peraltro, ricordare che le regole sopra riportate sono applicabili alla successione del cittadino italiano, nonché a tutte le successioni alle quali sia applicabile il diritto italiano. Per le persone di cittadinanza diversa da quella italiana occorre considerare le regole previste dal diritto internazionale privato: secondo tali regole in taluni casi potrà essere applicabile il diritto italiano, in altri casi occorrerà fare riferimento a leggi di altri stati.

Quanto alle donazioni, considerate come una forma di anticipata successione, devono fare i conti con il rispetto dei diritti riconosciuti ai legittimari. La Riforma Donazioni 2025, introdotta dalla Legge n. 182, segna un cambiamento epocale nel diritto successorio italiano, puntando a liberalizzare la circolazione dei beni di provenienza donativa. Il nuovo quadro normativo trasforma la tutela dei legittimari da reale a obbligatoria, sostituendo il diritto alla restituzione del bene con un sistema di compensazione in denaro a carico del donatario. Questa modifica elimina i rischi per i terzi acquirenti a titolo oneroso e garantisce maggiore sicurezza alle banche nella concessione di mutui ipotecari su immobili donati. Attraverso la revisione degli articoli 561, 562 e 563 del Codice Civile, il legislatore ha rimosso l'incertezza ventennale (in presenza di rinuncia all'opposizione) che precedentemente paralizzava il mercato. In sintesi, la riforma bilancia i diritti ereditari con le esigenze di stabilità degli acquisti e di dinamicità del settore immobiliare.

Se il donante è ancora in vita oggi, l'acquirente che acquista l'immobile dal donatario non corre più alcun rischio di doverlo restituire.

Questo è dovuto al fatto che, essendo il donante vivo, la sua successione si aprirà inevitabilmente in una data successiva al 18 dicembre 2025 (data di entrata in vigore della Legge 182/2025, nota come Riforma Donazioni). La disciplina transitoria della legge stabilisce in modo chiaro che alle successioni aperte dal 18 dicembre 2025 in poi si applica integralmente il nuovo regime, garantendo un "acquisto sicuro".


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L'autocertificazione

Sotto una bozza di modello che può essere utilizzato per compilare una autocertificazione completa, come consentita dalla legge.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto: (nome e cognome), nato a (luogo di nascita) il (data di nascita), residente a (luogo e indirizzo di residenza), titolare della carta di identità rilasciata dal Comune di (Comune) in data (data rilascio), numero (numero documento),

consapevole delle responsabilità personali che conseguono alle dichiarazioni mendaci e alla falsità in atti, ai sensi dell'articolo 76 del testo unico sull'autocertificazione (D.P.R. n. 445/2000),

DICHIARA

che il signor è nato a (...) il (...) è deceduto a (...) il (...), era residente in (...) e la sua famiglia, fino al momento della morte, era composta da:

(nome cognome, data e luogo di nascita, rapporto di parentela)
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-
i suoi eredi sono:

1) (nome cognome, data e luogo di nascita, rapporto di parentela), la cui famiglia, residente in (...), è composta da:

(nome cognome, data e luogo di nascita, rapporto di parentela)

2) (idem)

 (data e firma per esteso)

(l'autentica può essere effettuata dal Notaio, dal Segretario comunale o dal delegato del Sindaco, ma non è necessaria se l'autocertificazione è accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del dichiarante)

Il notaio opera su tutti i comuni della Corte di Appello di Palermo come per esempio a Vicari, Torretta, Misilmeri, Alcamo, Belmonte Mezzagno.
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